La Direttiva IDD detta alcuni obblighi specifici per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, ovverosia quei prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e tale scadenza o valore di riscatto è esposto, in tutto o in parte, alle fluttuazioni di mercato.
A tale proposito ricordiamo che, nell'ordinamento italiano, i prodotti finanziari assicurativi sono già da tempo soggetti alla normativa di cui al D. Lgs. 58/1998 (TUF) che prevede una disciplina ben più dettagliata rispetto a quella introdotta dalla Direttiva IDD. Non si prevede dunque un impatto significativo della Direttiva IDD rispetto a tale categoria di prodotti.
In base alla Direttiva IDD, non sono considerati prodotti di investimento assicurativo: (i) i prodotti non vita di cui all'allegato 1 della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II); (ii) i contratti assicurativi sulla vita qualora le prestazioni siano legate esclusivamente al caso di decesso, incapacità, malattia o disabilità; (iii) i prodotti pensionistici aventi lo scopo di offrire un reddito a seguito della cessazione dell'attività lavorativa; (iv) i regimi pensionistici aziendali o professionali (v) i prodotti pensionistici per i quali è richiesto un contributo da parte del datore di lavoro e rispetto ai quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto.
Condizione di applicabilità dei requisiti supplementari previsti dal Capo VI della Direttiva IDD è che i prodotti di investimento assicurativi siano distribuiti da:
(a) un'impresa di assicurazione o
(b) un intermediario assicurativo.
La sezione relativa ai prodotti di investimento assicurativi prevede obblighi in tema di conflitti di interesse, informativa sui prodotti e costi ed oneri associati, valutazione di adeguatezza del prodotto nel caso di prestazione del servizio di consulenza.
In tema di conflitto di interessi, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione ed agli intermediari assicurativi di adottare e mantenere efficaci procedure di identificazione e gestione dei conflitti di interesse al fine di evitare che la propria situazione di conflitto possa pregiudicare gli interessi dei clienti. Nel caso in cui le procedure non siano sufficienti ad evitare un pregiudizio per il cliente, le imprese o gli intermediari assicurativi informano il cliente di tale circostanza prima della conclusione del contratto.
Quanto agli obblighi informativi, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi devono fornire ai clienti appropriate informazioni almeno in merito a: (i) la valutazione periodica dell'idoneità dei prodotti in caso di distribuzione associata alla consulenza; (ii) orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti o alle strategie di investimento proposte; (iii) costi ed oneri, compresi quelli della consulenza (qualora prestata) e del prodotto nonché le modalità di pagamento.
L'art. 29 della Direttiva IDD prevede altresì che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi sono considerati comunque adempienti agli obblighi di cui alla Direttiva medesima qualora percepiscano onorari, commissioni o benefici non monetari da soggetti diversi dai clienti ma solo se tali pagamenti e benefici non pregiudicano la qualità del servizio prestato ed il corretto adempimento dell'obbligo di agire nel migliore interesse del cliente. E' comunque fatta salva la possibilità per gli Stati membri di vietare o limitare la percezione di onorari, commissioni o benefici non monetari da parte di terzi per il servizio di consulenza, così come quella di prevedere l'obbligo per l'intermediario assicurativo, in caso di consulenza indipendente, di valutare un numero sufficientemente ampio di prodotti disponibili sul mercato e diversificato per tipologia e fornitore.
L'art. 30 della Direttiva IDD si occupa inoltre degli obblighi di valutazione dell'idoneità e adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi nell'ipotesi di prestazione o meno del servizio di consulenza, definita all'art. 1 come "la fornitura di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del distributore di prodotti assicurativi, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione"
Fermi restando gli obblighi generali di carattere informativo di cui all'art. 20, gli intermediari assicurativi e le imprese di investimento che svolgono attività di consulenza devono: (i) ottenere dai clienti informazioni sulla conoscenza ed esperienza nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento (ii) raccomandare prodotti adeguati rispetto alla predisposizione al rischio ed alla capacità del cliente di sostenere perdite.
Quando invece non viene prestata attività di consulenza, gli intermediari e le imprese limitano la propria richiesta di informazioni alla sola conoscenza ed esperienza del cliente.
Analogamente a quanto già previsto dalla precedente direttiva, nel caso in cui, sulla base delle informazioni raccolte, l'intermediario o l'impresa valuti il prodotto come inadeguato o non adatto, dovrà avvertire il cliente. Se invece i clienti non forniscono le informazioni, l'intermediario o l'impresa deve avvertire il cliente che non è in grado di valutare l'adeguatezza o l'idoneità del prodotto. Le avvertenze possono essere fornite utilizzando documenti standardizzati.
La Direttiva IDD prevede anche la possibilità per gli Stati membri di introdurre un regime semplificato di distribuzione per gli intermediari o imprese che non operano in regime di consulenza, regime che ricorda da vicino il servizio di execution only dell'intermediazione finanziaria. In particolare gli intermediari e le imprese possono essere esonerati dall'onere di richiedere le informazioni sulla conoscenza ed esperienza del cliente nei casi in cui:
- i prodotti hanno come sottostante strumenti finanziari non complessi;
- la distribuzione è effettuata su iniziativa del cliente;
- il cliente è informato che l'intermediario o l'impresa non ha l'obbligo di valutare l'adeguatezza del prodotto e quindi gode di garanzie inferiori;
- l'intermediario o l'impresa ha assolto agli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interesse.
Tra gli altri obblighi gravanti sugli intermediari e sulle imprese, merita ricordare, in particolare, quelli relativi a: (i) conservazione dei documenti in cui sono specificati i diritti ed obblighi delle parti e le condizioni di prestazione del servizio; (ii) consegna su supporto durevole di comunicazioni periodiche ivi incluse quelle inerenti i costi; (iii) in caso di consulenza, consegna al cliente di una dichiarazione di idoneità che specifichi in che modo essa risponde alle esigenze del cliente.