In alcuni casi, gli interessi possono produrre a loro volta dei nuovi interessi, fenomeno chiamato anatocismo.
Questo concetto implica inoltre la capitalizzazione degli interessi: interessi vengono applicati su altri interessi già maturati precedentemente a carico del debitore. Quando gli interessi non sono pagati, essi vengono quindi sommati al capitale preso in prestito, modificando il calcolo degli interessi stessi nel periodo seguente.
Dall’aprile 2016, l’Articolo 120, comma 2 del TUB definisce un ritorno all’anatocismo con una capitalizzazione annuale (non più trimestrale). Dopo 60 giorni, il cliente può esigere gli interessi, scegliendo se addebitarli sul conto corrente con la ripresa della capitalizzazione o saldare il conto degli interessi stessi.
L’anatocismo è vietato sugli interessi corrispettivi mentre recentemente, con il decreto “salva banche”, è stato reintrodotto per gli interessi di mora che possono essere capitalizzati.
Il concetto di anatocismo trova applicazione anche in altri servizi finanziari come il credito al consumo, i prestiti, i finanziamenti a breve termine, e lo sconfino di conto corrente.
Recentemente per esempio è stata emessa la sentenza n. 17150 del 17 agosto 2016 dalla Cassazione che ha affermato i nuovi princìpi di diritto in materia di anatocismo ed usura nei contratti bancari.