Le SICAV

Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) sono società per azioni di capitale avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio, rappresentato dalla sottoscrizione delle proprie azioni al pubblico.

Appunti

Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) sono società per azioni di capitale avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio. Le SICAV quotate italiane sono regolamentate dal TUF, Testo Unico della Finanza.

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Le azioni della SICAV

Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) sono società per azioni di capitale avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio. Le SICAV quotate italiane sono regolamentate dal TUF, Testo Unico della Finanza.

Generalmente le SICAV sono assimilate ad un fondo comune di investimento: in questo caso l’investitore non acquista quote di partecipazione, ma assume la qualifica di socio della società gerente con la possibilità di esercitare il diritto di voto, e il capitale sociale coincide con il patrimonio amministrato.

Le azioni della SICAV, il cui valore viene definito secondo le modalità previste dallo statuto, possono essere nominative o al portatore. Esse presentano una particolarità per quanto attiene al diritto di voto: le azioni nominative assegnano un diritto di voto per ciascuna azione mentre le azioni al portatore conferiscono un solo voto per ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute. La SICAV poi è tenuta a garantire agli azionisti la possibilità di convertire azioni nominative in azioni al portatore e viceversa in qualsiasi momento.

La SICAV è costituita con autorizzazione della Banca d’Italia e dopo parere della CONSOB; che devono assicurare che siano presenti determinate caratteristiche quali:

  • forma di società per azioni;
  • sede legale e direzionale nel territorio italiano;
  • capitale sociale non inferiore a quello stabilito dalla Banca d’Italia;
  • possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

Come per le SGR, della custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della SICAV è incaricata una banca depositaria, che si occupa, inoltre, di verificare la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle azioni, insieme al calcolo del loro valore.

La tassazione dei fondi comuni di investimento e delle SICAV

Con decorrenza dal 1° luglio 2014, il decreto-legge n. 66/2014 ha elevato al 26%, dal precedente 20%, l’aliquota di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento. Tali redditi sono costituiti dai proventi:

  • corrispondenti alla differenza tra il valore di rimborso (o di liquidazione o di cessione, anche a seguito di successione mortis causa o di donazione delle quote) ed il costo delle quote (ossia il costo unitario medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime);
  • distribuiti dal fondo, nel caso in cui il Regolamento di gestione del fondo stesso preveda tale possibilità.
  • Qualora il patrimonio del fondo sia investito in titoli di Stato e obbligazioni pubbliche, queste beneficiano della tassazione agevolata del 12,50%. Le modalità di attuazione della nuova riforma delle aliquote differiscono sensibilmente da quelle della precedente riforma del 1° gennaio 2012, per quanto concerne i proventi di fondi comuni e SICAV derivanti da riscatto, reintestazione, switch in altro comparto di quote/azioni. Infatti, l’investitore non deve esercitare alcuna opzione (“affrancamento”) essendo stato previsto un meccanismo di tassazione secondo un criterio di maturazione.

La SGR (o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti nel caso delle azioni di SICAV) deve quindi applicare la ritenuta, al momento del realizzo del provento, con l’aliquota pari al 26% sui proventi maturati successivamente. Le minusvalenze realizzate dopo il 30 giugno 2014 sono, ai fini fiscali, sempre rilevanti all’aliquota del 26%. I proventi derivanti dalla distribuzione periodica di cedole e/o dividendi sono tassati in funzione dell’aliquota in vigore al momento della data di messa in pagamento degli stessi, quindi il 26%.

Anche per fondi e SICAV restano invariati i meccanismi di determinazione della base imponibile al fine di tener conto dei redditi generati da titoli di Stato italiano, di Paesi c.d. “white list” e dei titoli equiparati, assoggettati ad aliquota agevolata (12,5%).