Le azioni della SICAV
Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) sono società per azioni di capitale avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio. Le SICAV quotate italiane sono regolamentate dal TUF, Testo Unico della Finanza.
Generalmente le SICAV sono assimilate ad un fondo comune di investimento: in questo caso l’investitore non acquista quote di partecipazione, ma assume la qualifica di socio della società gerente con la possibilità di esercitare il diritto di voto, e il capitale sociale coincide con il patrimonio amministrato.
Le azioni della SICAV, il cui valore viene definito secondo le modalità previste dallo statuto, possono essere nominative o al portatore. Esse presentano una particolarità per quanto attiene al diritto di voto: le azioni nominative assegnano un diritto di voto per ciascuna azione mentre le azioni al portatore conferiscono un solo voto per ogni socio, indipendentemente dal numero di azioni possedute. La SICAV poi è tenuta a garantire agli azionisti la possibilità di convertire azioni nominative in azioni al portatore e viceversa in qualsiasi momento.
La SICAV è costituita con autorizzazione della Banca d’Italia e dopo parere della CONSOB; che devono assicurare che siano presenti determinate caratteristiche quali:
- forma di società per azioni;
- sede legale e direzionale nel territorio italiano;
- capitale sociale non inferiore a quello stabilito dalla Banca d’Italia;
- possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.
Come per le SGR, della custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della SICAV è incaricata una banca depositaria, che si occupa, inoltre, di verificare la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle azioni, insieme al calcolo del loro valore.