MiFID II

Impara tutto sulla MiFID II (Market in Financial Instruments Directive). 

Appunti

La MiFID II (Market in Financial Instruments Directive) è una direttiva europea sui servizi finanziari, del 15 maggio 2014, che è finalmente diventata operativa dal 3 gennaio 2018.

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Tutela dei risparmiatori

La MiFID II (Market in Financial Instruments Directive) è una direttiva europea sui servizi finanziari, del 15 maggio 2014, che è finalmente diventata operativa dal 3 gennaio 2018.

La normativa rappresenta l’evoluzione della precedente disciplina MIFID del 2007 ed è contenuta nel DL pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 198 del 25 agosto 2017. Il decreto attua la direttiva 2014/65/UE relativa agli mercati degli strumenti finanziari (MIFID) e adegua la normativa italiana alle disposizioni del regolamento UE 600/2014 sulla stessa materia (cd MIFIR).

In linea teorica la MIFID II introduce importanti aspetti di tutela dei risparmiatori quando sottolinea, e laddove riafferma principi fondamentali, che:

  • le società d’investimento devono agire in maniera corretta e professionale al fine di servire i clienti e inoltre gli strumenti offerti devono essere commisurati alle esigenze dei clienti, al loro profilo del rischio e alla loro capacità di accettare e sostenere potenziali perdite;
  • le comunicazioni dei prospetti informativi devono essere corrette e chiaramente identificate e comprese dai clienti e i consulenti devono avere un adeguato livello di conoscenza e competenza dei prodotti offerti e non devono essere valutati o remunerati in maniera da indurli a vendere strumenti non rispondenti pienamente all’interesse del cliente.

Tipologie di consulenza: indipendente, non indipendente e ristretta

Uno dei punti fondamentali della direttiva è poi la distinzione fra consulenza indipendente e non indipendente o ristretta.

La principale differenza tra consulenza indipendente e ristretta sta nel fatto che la prima deve obbligatoriamente essere remunerata direttamente dal cliente, mentre la seconda può esserlo anche nella forma di retrocessioni sulle commissioni pagate dal cliente sui prodotti collocati.

La consulenza ristretta è quanto fino a oggi praticato da banche e dalle reti di promotori finanziari. Il consulente indipendente deve addebitare al cliente in maniera totalmente trasparente le proprie prestazioni. Allo stato attuale pare evidente che quasi tutte le banche opteranno per il modello di consulenza ristretta e non si aspettano sostanziali diversità dal passato.

La MiFID II evidenzia la volontà di garantire una maggiore protezione dell’investitore in strumenti finanziari e l’obiettivo dovrebbe essere raggiunto tramite il passaggio dal modello di tutela orientato alla trasparenza a quello orientato alla concreta relazione e cura del cliente. Il bisogno di protezione dell’investitore si basa sulla valutazione di adeguatezza del prodotto consigliato da parte dell’intermediario e la nuova normativa interviene a rafforzare la tutela dell’investitore attraverso il potenziamento della valutazione sia del cliente, sia del prodotto, sia della coerenza tra cliente e prodotto.

Attitudine al rischio

Il contenuto delle informazioni dalla clientela è aumentato sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo: oltre a valutare la capacità di rischio misurata dalla capacità di sopportare le perdite nell’ambito delle informazioni sugli obiettivi di investimento, si valuta anche l’attitudine al rischio.

Le informazioni sulla situazione finanziaria includono dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito, le attività, gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari, mentre le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento comprendono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera mantenere l’investimento, le preferenze in materia di rischio, il profilo di rischio e le finalità dell’investimento.

Interventi previsti dalla MiFID II

In relazione al prodotto venduto le banche hanno l’obbligo di conoscere il target di mercato e selezionare il prodotto all’interno di una market list di prodotti individuata come idonea al target di appartenenza di quel cliente.

La valutazione della compatibilità delle caratteristiche dello strumento finanziario alle esigenze dell’investitore deve essere comunicata a quest’ultimo nel rendiconto di adeguatezza prima di ogni operazione e nella relazione periodica di adeguatezza in occasione del riesame della stessa.

Il riesame periodico delle raccomandazioni fornite deve essere fornito almeno una volta all’anno o con una maggiore frequenza se ciò si reputa necessario in relazione al profilo di rischio del cliente o del prodotto.

Questo complesso di interventi previsti dalla MiFID II dovrebbe portare grossi benefici ai risparmiatori, spesso nel passato “ingannati” e acquirenti di strumenti con costi e rischi non valutabili al momento dell’investimento, quali  le obbligazioni strutturate, i Certificates, le obbligazioni subordinate, i fondi a cedola ecc.

In linea teorica, perché operativamente sarà fondamentale valutare l’effettiva applicazione della norma. Il ruolo primario sarà in questo caso della Consob, i cui poteri sono stati rafforzati dal decreto di recepimento della MiFID II, fino all’autorizzazione di proibire o limitare il collocamento di strumenti finanziari ritenuti non appropriati. 

MiFID II in 10 punti: un'infografica

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